Lo stralcio dei debiti tributari sotto i mille euro opera ipso iure, senza necessità del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell’agente della riscossione, con conseguente nullità “iure superveniente” delle cartelle impugnate e declaratoria di estinzione del processo.
La Cassazione ha dichiarato l’estinzione, per cessata materia del contendere, di un processo tributario instaurato in opposizione di una cartella di pagamento relativa a carichi fiscali sotto le mille euro.
Nella sua decisione - ordinanza n. 15471 del 7 giugno 2019 - ha ritenuto “assorbente” il rilievo dello ius superveniens, ovvero della previsione nel frattempo intervenuta in tema di “saldo e stralcio”, per come contenuta nell’art. 4, comma 1, prima parte, del convertito Decreto-legge n. 119/2018.
Si tratta della disposizione che prevede “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati”.
Nella specie, i debiti tributari riguardavano il contributo consortile e non rientravano tra quelli espressamente esclusi dall’annullamento.
Inoltre, gli stessi non eccedevano il limite di valore fissato dalla norma e i relativi carichi erano stati affidati all'agente della riscossione entro i termini previsti dalla disposizione richiamata.
La Corte, quindi, ha ritenuto che rispetto a questi debiti operasse immediatamente, ipso iure, lo stralcio del debito disciplinato dalla norma.
Quest’ultima - hanno sottolineato gli Ermellini - sancisce espressamente l’automaticità dell'annullamento, pur nelle more - e indipendentemente - della successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione.
In detto contesto, la mancata adozione di detto ultimo provvedimento non assume alcun rilievo nel giudizio tributario: si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, in quanto previsto dalla disposizione “per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili” nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori.
Nella vicenda esaminata, in definitiva, l'annullamento dei carichi tributari comportava la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.
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