Le direttive Ue"reti" non impediscono al legislatore nazionale di apporre una tassa per l'impiego di apparecchiature di telefonia mobile.
E' quanto, in sintesi, stabilito dalla Corte di Giustizia europea, ottava sezione, con sentenza C – 416/14 del 17 settembre 2015, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione tributaria regionale di Mestre – Venezia.
La questione origina, nello specifico, da due controversie giunte dinnanzi alla Commissione tributaria, riguardanti il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate, alle domande di rimborso della tassa di concessione governativa (c.d. Tcg) versata da due S.p.a. per contratti di abbonamento ad un servizio di telefonia mobile.
In particolare, i ricorrenti eccepivano il contrasto del diniego opposto dai servizi tributari, con le direttive europee in materia di reti e servizi di telecomunicazione, volte piuttosto a garantire la libera circolazione di apparecchiature e servizi radiomobili.
Sulla questione, la Corte di Giustizia – invitata a fornire un'interpretazione circa le suddette direttive - ha rimarcato un orientamento già espresso in precedenza, per cui il quadro normativo comunitario non osta ad una normativa nazionale che preveda l'applicazione di una tassa quale la Tcg sull'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre. Il contratto di abbonamento stipulato tra l'utente del terminale ed il fornitore del servizio di telefonia mobile, infatti, equivale (e sostituisce) in tutto e per tutto ad una licenza o ad una autorizzazione generale – quali fatti generatori della suddetta tassa – senza che occorra al riguardo alcun altro intervento amministrativo.
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