Con la risoluzione n. 294 del 18 ottobre 2007, l’agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società a cui un incendio ha distrutto un capannone adibito a magazzino. La società, nel medesimo periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento, ha percepito un risarcimento assicurativo per il valore dei beni andati distrutti e per gli oneri relativi alla riorganizzazione dell’attività. L’Agenzia ha chiarito che il risarcimento del valore dei beni andati distrutti o rubati è tassabile ai fini Irap per il principio di correlazione. Infatti l’articolo 11, comma 3 del Dlgs 446/97 dispone che concorrono alla determinazione della base imponibile Irap i proventi e gli oneri ancorché classificabili nella gestione straordinaria, se correlati a componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi.
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