La Finanziaria introdotto un nuovo impianto sanzionatorio relativo al regime del reverse charge che risponde ai criteri di coerenza sistematica con le sanzioni in materia di Iva, punendo pesantemente le frodi e sanzionando in modo meno rigido le irregolarità formali. Per il cessionario, il committente, il cedente o il prestatore che non paga l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all’errata applicazione del meccanismo del reverse charge, è stata confermata la sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta non pagata, con un minimo di 258 euro. Qualora, invece, l’imposta sia stata pagata, anche se irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa si riduce dal 100% al 3% dell’imposta irregolarmente pagata, con un minimo di 258 euro e un massimo di 10mila euro nei primi tre anni di applicazione del nuovo regime.
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