Nel testo della Finanziaria 2008, approvato dal Senato, l’articolo 5 opera l’estensione dal 1° marzo 2008 dell’inversione contabile alle cessioni di fabbricati strumentali, ovvero a tutte le cessioni di immobili non abitativi soggette ad Iva. Non cambiano le regole, invece, né per le vendite a privati senza partita Iva che riguardano fabbricati strumentali né per gli immobili abitativi. La nuova norma implicherà l’emissione di fatture senza evidenza d’imposta, da integrare da parte dell’acquirente, anche per le cessioni effettuate, entro 4 anni dalla fine dei lavori, da parte delle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato. Ciò vale anche nel caso di vendite di fabbricati strumentali nuovi o quadriennali effettuate a contribuenti Iva che detraggono l’imposta per importi che non superano il 25%, a seguito di pro-rata di detraibilità ridotto da operazioni esenti. Tali operazioni sono ora assoggettate da parte dell’impresa cedente addebitando l’imposta in fattura.
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