La Cassazione, con sentenza n. 19957 depositata il 21 settembre 2010, ha reputato legittimo l’avviso di accertamento basato sui parametri nei confronti di un contribuente ingegnere che svolgeva sia attività professionale autonoma che attività di lavoro dipendente chiarendo che non conta solo il tempo impiegato nell'attività, ma il tipo di attività e il fatturato.
Respingendo il ricorso, che l’ingegnere aveva motivato affermando che la sua attività autonoma era ridotta dal suo impiego come insegnante, la Corte spiega che il tempo dedicato al lavoro autonomo non incide direttamente sulla determinazione dei ricavi, né il contemporaneo esercizio di due attività può bastare a disattendere la conclusioni del Fisco.
Tra l’altro il contribuente non aveva voluto aderire al contraddittorio messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. Pertanto, non aveva prodotto quegli elementi, come “esposizioni di orari, tempi di esecuzione di ogni singola prestazione, impegno temporale complessivo della occupazione alternativa, impegni professionali rifiutati o impossibili per carenza di tempo disponibile” che potevano essere utili per dimostrare di non rientrare nei parametri.
La produzione di prove, della reale diminuzione di capacità reddituale della libera professione a causa della duplice attività, è a carico del contribuente che per questo motivo avrebbe dovuto partecipare al contraddittorio.
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