Il presidente della cooperativa va equiparato al datore di lavoro in caso di incidente sul lavoro
Pubblicato il 03 settembre 2010
Con sentenza n. 31385 depositata lo scorso 6 agosto, la Cassazione, Quarta sezione penale, ha annullato, per intervenuta estinzione del reato, la condanna per lesioni colpose impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo, presidente di una cooperativa, in conseguenza dell'incidente che era occorso ad un socio nello svolgimento delle proprie mansioni di pulizia nei locali della cooperativa stessa.
L'uomo, oltre a dedurre la prescrizione, si era rivolto alla Corte di legittimità lamentando che i giudici di merito avevano equiparato la sua posizione di presidente della cooperativa a quella di un datore di lavoro e fatto così discendere la responsabilità dell'impresa a suo carico invece che al consiglio di amministrazione. Nonostante l'annullamento della condanna, la Suprema corte, sul punto, ha inteso comunque precisare come, per giurisprudenza costante, “il presidente dell'impresa cooperativa, in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati”. Proprio in ragione di tale qualità, il presidente era tenuto sia ad assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, sia ad attivarsi per una proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si recassero a lavorare in locali tecnici ove si trovavano in funzione macchinari privi di protezione.