Il nuovo sgravio contributivo per il 2016

Pubblicato il 07 gennaio 2016

L’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha regolamentato, ai commi da 178 a 181, lo sgravio contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016.

La norma prevede, più nello specifico, il riconoscimento, ai datori di lavoro privati e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato che saranno effettuate nel 2016.

Rispetto quindi allo sgravio contributivo per le assunzioni del 2015, previsto dalla Legge n. 190/2014, si ha:

-        la riduzione della durata dello stesso che da trentasei mesi passa a ventiquattro mesi;

-        la riduzione del tetto di esonero che da 8.060 euro passa a 3250 euro.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy