L’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha regolamentato, ai commi da 178 a 181, lo sgravio contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016.
La norma prevede, più nello specifico, il riconoscimento, ai datori di lavoro privati e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato che saranno effettuate nel 2016.
Rispetto quindi allo sgravio contributivo per le assunzioni del 2015, previsto dalla Legge n. 190/2014, si ha:
- la riduzione della durata dello stesso che da trentasei mesi passa a ventiquattro mesi;
- la riduzione del tetto di esonero che da 8.060 euro passa a 3250 euro.
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