La normativa sul c.d. collocamento obbligatorio esce profondamente modifica dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015).
Stante l’art. 3, Legge n. 68/1999, i datori di lavoro, che abbiano almeno 15 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che varia in base al numero dei lavoratori occupati.
Più nello specifico, per i datori di lavoro che occupano:
- da 15 a 35 dipendenti, la quota d’obbligo è pari ad un lavoratore;
- da 36 a 50 dipendenti, la quota d’obbligo è pari a 2 lavoratori;
- più di 50 dipendenti la quota d’obbligo è pari al 7% dei lavoratori occupati.
Tuttavia, per i datori di lavoro privati che appartengono alla 1^ fascia (da 15 a 35 dipendenti), grazie al principio di gradualità, l’obbligo di assunzione dei disabili si applica solo in caso di nuove assunzioni.
La prima importante modifica in materia è costituita proprio dall’abolizione del citato regime di gradualità a decorrere dall’1 gennaio 2017 che interesserà anche:
per i quali la quota di riserva si continua a computare esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
Un’altra importante novità, da subito operativa, interessa i criteri di computo della quota di riserva.
I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono adesso computati nella quota di riserva purché abbiano:
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le particolari condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di disabili, possono richiedere di essere esonerati parzialmente dall’obbligo di assunzione.
Il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto la possibilità di autocertificare l’esonero dall’obbligo di assumere disabili, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille.
Nel caso di specie, però, i datori dovranno versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, anche se le modalità di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrebbe essere adottato entro il 23 novembre 2015.
Particolarmente degna di attenzione è la modifica apportata all’art. 7 della Legge n. 68/1999 in forza della quale i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adesso assumere i disabili mediante richiesta nominativa di avviamento agli Uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.
La richiesta nominativa può anche essere preceduta dalla richiesta agli Uffici competenti di effettuare una preselezione dei disabili iscritti negli elenchi che aderiranno alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli Uffici con il datore di lavoro stesso.
Se, però, il datore di lavoro non dovesse assumere con le suddette modalità entro 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo, gli Uffici competenti avvieranno i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
E’, inoltre, prevista anche la possibilità di procedere previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiranno alla specifica occasione di lavoro.
Alle assunzioni di disabili effettuate dall’1 gennaio 2016 si applicheranno per 36 mesi i nuovi incentivi stabiliti:
I succitati incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge n. 68/1999, assumeranno disabili e ne faranno domanda con le nuove modalità telematiche all’INPS.
In caso di assunzione di lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetterà, invece, un incentivo nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali:
La domanda per la fruizione degli incentivi dovrà essere trasmessa telematicamente all'INPS.
Tuttavia, poiché gli incentivi saranno corrisposti ai datori di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e saranno riconosciuti dall’Istituto sulla base delle effettive disponibilità di risorse e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, l’INPS entro 5 giorni dalla domanda dovrà comunicare la sussistenza o meno della disponibilità di risorse.
In caso di risposta positiva, al datore di lavoro sarà assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del relativo contratto di lavoro e, entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni lavorativi, dovrà essere comunicata, telematicamente all'INPS, l'avvenuta stipula del contratto.
Il mancato rispetto dei termini perentori comporterà la decadenza del datore di lavoro dalla riserva di somme operata in suo favore.
Infine si evidenzia che, a carico del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, sono previsti ulteriori contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
Quadro delle norme |
D.P.R. 915/1978 Legge n. 68/99 D.Lgs. n. 151/2015 |
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