Il Notariato sulle riduzioni di capitale delle cooperative

Pubblicato il 29 marzo 2010
Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato, sul proprio sito, uno studio – il n. 90-2009/1 – in materia di riduzioni di capitale nelle società cooperative.

Viene chiarito, in particolare, che, in caso di decisione di riduzione del capitale esistente da parte di una cooperativa, il notaio è tenuto a procedere con la verbalizzazione solo nel caso in cui la stessa comporti la riduzione del valore nominale unitario delle azioni.

La cooperativa, prima di ridurre il capitale a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, deve cercare di pagare la quota di liquidazione del socio uscente mediante utili o riserve disponibili; in mancanza di dette risorse, la stessa può ridurre il capitale anche in caso di liquidazione del socio escluso. La riduzione, decisa dai soci ma delegabile anche agli amministratori, deve essere iscritta nel registro delle imprese.

Per le cooperative in forma di spa, anche il capitale può essere facoltativamente ridotto, e ciò attraverso una decisione dei soci, riuniti in assemblea ordinaria. Niente riduzione del capitale sociale, tuttavia, se l’ammontare complessivo dei debiti sociali ecceda il quadruplo del patrimonio netto. Anche tale deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese in modo che i creditori sociali potranno autotutelarsi mediante loro opposizione alla decisione di riduzione.

Per perdite capaci di incidere per oltre un terzo il capitale sociale, è necessario convocare ed informare immediatamente i soci in assemblea. Questi possono poi decidere di non ridurre il capitale sociale, quand’anche il valore di quest’ultimo rimanesse inferiore nel corso degli anni ai due terzi del suo valore indicato nello stato patrimoniale. Per decidere la riduzione, in questo caso, occorre una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, dovendosi ridurre il valore nominale unitario dell’azione. In caso di perdite così rilevanti da azzerare il capitale sociale, sono necessari gli opportuni provvedimenti; una volta in stato di liquidazione, la cooperativa può convocare l’assemblea per deliberare la revoca dello stato di liquidazione, previamente eliminando la causa di scioglimento.
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