Il limite numerico dei contratti a termine in edilizia

Pubblicato il 18 settembre 2014 L’INPS, con messaggio n. 7044 del 16 settembre 2014, ha reso noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito, con lettera circolare n. 14974 dell’1 settembre 2014, chiarimenti in risposta al quesito presentato dall’ANCE in merito all’applicabilità nel settore di riferimento della "diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno", ai fini dell’individuazione dei limiti numerici prescritti per la stipula dei contratti a tempo determinato.

L’Istituto ha così confermato quanto statuito dal Ministero sull’applicabilità anche nel settore edile del criterio di computo dei contratti a tempo indeterminato previsto nella circolare n. 18/2014, non essendovi riscontro di una diversa disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie, facendo salvi nel contempo gli eventuali successivi interventi delle parti sociali.

In conclusione, il datore di lavoro edile, nel caso in cui abbia iniziato la propria attività durante l’anno, dovrà verificare quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultino in forza alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, ai fini della determinazione del sia pur diverso limite numerico dei contratti a tempo determinato previsto dal CCNL di riferimento (costituito dal 25% dei predetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a fronte del 20%, fatte salve le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7, lett. a), del D. Lgs. n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D. L. n. 179/2012, conv. da L. n. 221/2012, relativo alle start up innovative).

Dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale, sarà applicabile l’integrale disciplina contrattuale.
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