Il limite all'autonomia negoziale è il rispetto delle tariffe minime

Pubblicato il 29 aprile 2011 Con sentenza n. 9488 del 28 aprile 2011, la Cassazione, Seconda sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da un legale affinché fosse dichiarata la vessatorietà di una clausola prevista nella convenzione dallo stesso stipulata con un Comune in cui si prevedeva l'impegno da parte dell'amministrazione committente a riconoscere il minino stabilito dalla tariffa, con la facoltà discrezionale, per essa, di liquidare, a fronte della notula presentata dal professionista, eventuali maggiori compensi.

Secondo la Corte, tale tipo di clausola non era da considerare come vessatoria e, come tale, “abbisognevole di specifica approvazione per iscritto per essere vincolante nei confronti dell'altro contraente”, in quanto, di fatto, non limitava la facoltà di opporre eccezioni, definendo, per contro, “l'oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all'entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale”.L'autonomia negoziale delle parti sul compenso al professionista legale – si legge nel testo della decisione - “non incontra alcun limite che quello del rispetto del minimo fissato dalle tariffe inderogabili”.

Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno anche spiegato che, in tema di compenso dovuto all'avvocato nell'ipotesi di difesa di più parti aventi un'identica posizione processuale, “la possibilità di un aumento dell'onorario unico per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti - non costituisce norma eccezionale, posto che i criteri di liquidazione che la informano sono improntati al generale principio di corrispondenza e di adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata, contenuto nel primo comma della stessa disposizione”. Tale previsione, inoltre, è suscettibile di applicazione analogica all'ipotesi, governata dal medesimo principio, della difesa dell'unico cliente contro più parti.
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