Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza. Parere dei Consulenti del lavoro
Pubblicato il 02 dicembre 2010
Le organizzazioni di tendenza sono “
datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”; dunque, per espressa previsione del legislatore, tali organizzazioni sono escluse dal campo applicativo della tutela reale ed assoggettate alla sola tutela obbligatoria per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato e discriminatorio.
Questa è la conclusione cui giunge il parere n.
28/2010 della Fondazione studi consulenti del lavoro.
Nel documento, si sottolinea come per rientrare nella fattispecie dell’esclusione della tutela reale in caso di licenziamento, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, occorrano tre requisiti: la non imprenditorialità dell’attività; l’assenza dello scopo di lucro; la natura di tendenza dell’attività svolta.
La Fondazione, ribadite le condizioni necessarie per la qualifica dei suddetti requisiti, ritiene rientrino tra le organizzazioni di tendenza anche quei datori di lavoro che non hanno finalità “orientate” - cioè di tendenza in senso stretto - ma che, comunque, svolgono attività culturali e di rilevanza sociale. Inoltre, aggiunge che una parte minoritaria della giurisprudenza ha ritenuto applicabile la tutela obbligatoria – nell’ambito delle organizzazioni di tendenza – soltanto ai lavoratori che svolgano mansioni “di tendenza”, cioè caratterizzate dall’influenza dei fini perseguiti dal datore di lavoro, garantendo invece la tutela reale (art. 18) a chi svolge mansioni “neutre” (quali, ad esempio, quelle di un custode o di un fattorino).