L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 256 del 20 settembre 2007, chiarisce che le società di leasing non devono effettuare lo scorporo del valore delle aree occupate dai fabbricati strumentali ai fini del calcolo dell’ammortamento deducibile, per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Dunque, il principio di equivalenza non si estende alle società in leasing, poiché l’immobile costituisce un credito vantato nei confronti dell’utilizzatore e non un bene strumentale. Fiscalmente l’assimilazione tra acquisto in proprietà e leasing si realizza solo tra il proprietario e l’utilizzatore dell’immobile.
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