Il gestore di pannelli solari è soggetto passivo Iva e ha diritto alla detrazione
Pubblicato il 21 giugno 2013
L’utilizzo dell’impianto fotovoltaico istallato sopra o vicino ad un edificio privato ad uso abitativo rientra nella nozione di attività economica se la conseguente energia prodotta in eccesso, rispetto all’uso privato, è ceduta stabilmente alla rete in cambio di un corrispettivo e da tale attività si conseguono degli introiti.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Ue, con la
sentenza del 20 giugno 2013, relativa alla causa C-219/2012.
Con tale pronuncia, la Corte si esprime in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4 della Direttiva
77/388/CEE sull’Iva, secondo cui si considera soggetto passivo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, chiunque svolga una delle attività economiche previste al paragrafo 2 dello stesso articolo, indipendentemente dal luogo, dallo scopo e dai risultati che ne derivano.
Tra le attività economiche elencate nel citato paragrafo vengono ricomprese tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. A completare il quadro anche quelle operazioni che comportano lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
Dunque, per la Corte, anche lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico da parte di un contribuente rientra nella nozione di attività economica, se tale azione è esercitata al fine di ricavare introiti aventi un certo carattere di stabilità. E, nel caso di un bene utilizzato in parte per scopi privati e in parte per scopi economici si devono valutare tutte le circostanze che possono far scaturire o meno il carattere di stabilità; mentre la nozione di introito deve essere ricondotta alla remunerazione percepita come controparte dell’attività svolta.
Sulla base di tali presupposti, la Corte qualifica l’attività di sfruttamento di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia venduta stabilmente in rete come attività economica ai fini Iva, riconoscendone il conseguente diritto alla detrazione. Essendo, infatti, soddisfatti tutti i requisiti indicati dalla Direttiva Ue, l’istallazione dei pannelli solari è da assoggettare all’obbligo di partita Iva e al gestore spetta il rimborso dell’Iva pagata per l’impianto, risultando irrilevante il fatto che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto è sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata per uso privato dallo stesso gestore dell’impianto.