Il Garante privacy delimita il redditometro

Pubblicato il 03 aprile 2014

L’agenzia delle Entrate corregge il tiro sul nuovo redditometro, dopo le risposte ricevute dal Garante della privacy con parere del 21novembre2013. Con circolare n. 6/2014 si allinea alle indicazioni espresse dal Garante riguardanti il ricorso alle spese medie Istat, la spesa per “fitto figurativo” e il rapporto fra famiglia fiscale e famiglia anagrafica.

Verifica sul redditometro


Nell’imminenza dell’entrata in vigore dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche - redditometro - l'agenzia delle Entrate ha richiesto al Garante una verifica preliminare sul trattamento di dati personali presenti in anagrafe tributaria nonchè sul fatto che si imputano al contribuente spese presunte, derivanti in parte anche dall’appartenenza ad una tipologia di famiglia e dalla residenza in una determinata area geografica.


Con parere del 21novembre 2013, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le proprie indicazioni, specificando che non sussiste una violazione del divieto di procedimenti automatizzati in quanto al contribuente è assicurato un momento di confronto personale con funzionari dell’amministrazione finanziaria.


In ogni caso, prosegue il Garante, le Entrate sono chiamate ad adottare, prima dell'inizio del trattamento, “alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva”.


L’agenzia delle Entrate, quindi, ha rivisitato le precedenti istruzioni sul redditometro - fornite con circolare n. 24/2013 - ed ha emanato la nuova circolaren. 6 dell’11 marzo 2014 che ritocca i punti relativi alle spese medie Istat, al fitto figurativo ed al “lifestage”.


Medie Istat


Secondo il Garante privacy, il ricorso al redditometro non incontra ostacoli da parte del Codice per la protezione dei dati personali se si basa su dati


delle spese certe,


delle spese per elementi certi,


del fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, può essere facilmente verificato attraverso il contraddittorio con il contribuente.


Esiste, però, un rilievo del Garante in ordine all’utilizzo delle spese medie Istat per ricostruire spese non legate all’esistenza di beni o servizi.


“... si ritiene che il decreto, nella parte in cui prevede la profilazione del contribuente attraverso l'imputazione presuntiva di elementi di capacità contributiva relativi ad ogni singolo aspetto della vita quotidiana, il cui contenuto induttivo è determinato mediante l'utilizzo di spese medie (e, in particolare, di quelle rilevate a fini statistici dall'Istat), non finalizzate alla valorizzazione di un elemento di capacità contributiva certo, e quindi non ancorate all'esistenza di un bene o un servizio e al relativo mantenimento, costituisca un'ingerenza ingiustificata nella vita privata degli interessati in quanto sproporzionata rispetto alle legittime finalità di interesse generale perseguite dall'Agenzia …,”.


Pertanto, non potranno essere usate per l’accertamento sintetico del reddito del contribuente - nè per effettuare la selezione, nè in sede di contraddittorio - spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (si tratta delle voci della tabella A del Decreto Mef 24/12/2012, illustrate nella circolare n. 24/2012 nella sezione “Spese Istat").


La circolare 6/2014, però, puntualizza che gli importi relativi alle suddette spese, qualora individuati con certezza dagli ispettori del fisco, possono essere oggetto di contraddittorio e quindi rientrare nel redditometro.


L’agenzia afferma che le medie Istat possono rientrare nel calcolo delle spese qualora si presentino connesse ad elementi certi, ad esempio il possesso e le caratteristiche di immobili e beni mobili registrati (spese per manutenzione ordinaria di immobili, spese per utilizzo di veicoli).


In ogni caso, l’accertamento ha termine con la fase del contraddittorio, qualora il contribuente riesca a portare chiari elementi a prova delle spese certe, delle spese per elementi certi, degli investimenti e della quota dei risparmi annui.


Fitto figurativo


Altra obiezione sollevata dal Garante riguarda il fitto figurativo ossia l’attribuzione di una spesa al contribuente che, nel comune di residenza, non possieda un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, di locazione o di leasing immobiliare, oppure a uso gratuito.


L’attribuzione del fitto figurativo, secondo il rilievo, può avvenire solo dopo che è avvenuta la selezione del contribuente ai fini dell'accertamento.


Le istruzioni agenziali, sul punto, informano che in sede di contraddittorio, il contribuente può rettificare la sua posizione in base alla reale situazione abitativa (possesso di un immobile) in modo da sostituire la spesa per fitto figurativo con la determinazione di una spesa per elementi certi, quali spese di manutenzione ordinaria e spese di acqua e condominio, legate alla caratteristica dell’immobile posseduto.


Se il contribuente non si presenta al contraddittorio, ai fini del calcolo per  l'invio dell'avviso di accertamento, si potrà procedere all’attribuzione del fitto figurativo anche tenendo conto delle informazioni sulla famiglia anagrafica presso le anagrafi comunali.


Famiglia fiscale e famiglia anagrafica


Il presente elemento attiene al momento della selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento.


Infatti nella ricostruzione del reddito del contribuente assume rilevante importanza, ai fini selettivi, la composizione del nucleo familiare.


Nella fase della selezione ad ogni contribuente viene attribuito un tenore di vita - lifestage - risultante dalla “famiglia fiscale” come individuata nell’anagrafe tributaria, che emerge dalle dichiarazioni presentate dal soggetto principale, dal coniuge e figli nonchè altri familiari a carico.


Esiste poi una “famiglia anagrafica” ossia un nucleo dove vi rientrano anche altri familiari conviventi ma non fiscalmente a carico.


Quindi, queste due entità possono non coincidere.


Di conseguenza, si rende necessario, una volta eseguita la selezione del soggetto da controllare e prima di inviare formale invito a comparire, che gli uffici delle Entrate verifichino la reale composizione del nucleo familiare al fine di evitare la selezione di un soggetto il cui scostamento reddituale si giustifica in base al reddito dichiarato dalla famiglia.


Il contribuente avrà la possibilità, in sede di contraddittorio, di evidenziare una diversa composizione del proprio nucleo familiare.


Controlli correttezza dati


Per evitare  di inserire nella selezione contribuenti che poi, ad un più profondo esame, risultano non dover essere soggetti ad accertamento, l’agenzia invita gli uffici ad effettuare preventivi controlli della correttezza dei dati utilizzati, prima di procedere ad invitare il soggetto a comparire.

QUADRO DELLE NORME

- Decreto Economia e Finanze 24 dicembre 2012

- Circolare Agenzia Entrate 31 luglio 2013, n. 24

- Parere Garante Privacy 21 novembre 2013

- Circolare Agenzia Entrate 11 marzo 2014, n. 6

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