Il Fondo comune di investimento immobiliare non è impresa di costruzioni

Pubblicato il 21 febbraio 2020

L’Agenzia delle Entrate si esprime sulla possibilità di equiparare un fondo comune d'investimento immobiliare alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, destinatarie della norma agevolativa di cui all’articolo 7 del Dl n. 34/2019.

Nella risposta ad interpello n. 70 del 20 febbraio 2020, l’Agenzia ritiene che nel caso di una società di gestione patrimoniale di fondi comuni di investimento (SGR) non possa trovare applicazione la norma agevolativa di cui al citato articolo 7, che prevede la possibilità di applicare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Ciò, anche se il fondo comune di investimento immobiliare proceda:

Fondo comune immobiliare senza agevolazioni per la valorizzazione edilizia

Nella risposta n. 70/E/2020, l’Agenzia sostiene che l’articolo 7 del DL n. 34/2019 non include i fondi comuni di investimento immobiliare tra i soggetti che possono rendersi acquirenti ai fini dell’operatività dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia, in quanto non equiparabili alle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Il fondo immobiliare, infatti, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio ed è privo di autonoma soggettività giuridica.

Inoltre, la società di gestione, a cui deve essere intestato l’immobile, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l’attività di costruzione di beni immobili.

Pertanto, secondo l’Agenzia, non è condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dalla SGR contribuente e, quindi, nel caso in esame non può trovare applicazione la norma agevolativa che prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

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