L'articolo 14, comma 1, del Dl n. 35/2005 - approvato in via definitiva il 12 maggio scorso ed in corso di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" - introduce nel sistema una norma che dà nuovo slancio alle liberalità ad enti non profit, attraverso il meccanismo dell'agevolazione fiscale. Per molte tipologie di offerte ad organismi non profit, già il Testo unico delle imposte sui redditi riconosce la possibilità a contribuenti ed imprese di ottenere una detrazione d'imposta ovvero una deduzione dall'imponibile.
Le persone fisiche che si dedicano ad iniziative umanitarie e solidaristiche possono ottenere una detrazione dall'Irpef per le offerte alle Onlus (comprese le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le Ong), ma l'importo detraibile dall'imposta, pari al 19%, non deve superare i 2.065,83 euro.
Le agevolazioni concesse dal Fisco alle imprese prendono la forma delle deduzioni dall'imponibile e riguardano solo le donazioni agli enti (Onlus) che perseguono determinate finalità, quali le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche con fine educativo, ricreativo, di assistenza sociale e sanitaria, di culto, di ricerca scientifica.
Sono pure deducibili i contributi, le donazioni e le oblazioni verso le Organizzazioni non governative (Ong) che operano nei Paesi in via di sviluppo.
Le agevolazioni previste per le Ong e quelle disposte per le Onlus non sono, tuttavia, cumulabili.
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