Il Fisco “pesa” i premi ai venditori

Pubblicato il 28 gennaio 2008

In vista della chiusura dei bilanci, i responsabili amministrativi devono definire le operazioni di fine 2007 e sistemare i rapporti che prevedono l’erogazione di sconti e premi sui fatturati raggiunti dai rivenditori nell’esercizio appena concluso. Nell’articolo vengono forniti chiarimenti utili ad inquadrare correttamente, a livello fiscale, diverse tipologie di premi e bonus ai fornitori. Nello specifico, sono esemplificati tre casi:

- l’erogazione di un incentivo è legata alla libera adozione da parte del rivenditore di un comportamento, necessario al raggiungimento del budget;

- l’erogazione di un incentivo si configura come vero e proprio obbligo del rivenditore, il cui mancato assolvimento può determinare specifiche conseguenze;

- l’erogazione di un incentivo non è legata ad alcun obbligo o pattuizione.

Nel primo caso, il fornitore emette nota di variazione in diminuzione; nel secondo, il beneficiario emette fattura per il servizio reso al fornitore; e nel terzo, l’erogazione si configura come una mera cessione di denaro, esclusa da imposta.

Le forme di incentivazione delle vendite devono fare i conti anche con le regole di redazione dei bilanci e con quelle di determinazione del reddito d’impresa.

Secondo (sentenza n. 5006 del 5 marzo 2007), occorre distinguere tra sconti e premi di fine anno, in quanto soltanto i primi avrebbero il potere di incidere sul prezzo dei beni ceduti, legittimando quindi l’emissione di una nota di variazione. La natura di sconto dovrebbe, quindi, emergere con evidenza dalle fatture o dagli accordi, anche se successivi all’operazione originaria.

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