In vista della chiusura dei bilanci, i responsabili amministrativi devono definire le operazioni di fine 2007 e sistemare i rapporti che prevedono l’erogazione di sconti e premi sui fatturati raggiunti dai rivenditori nell’esercizio appena concluso. Nell’articolo vengono forniti chiarimenti utili ad inquadrare correttamente, a livello fiscale, diverse tipologie di premi e bonus ai fornitori. Nello specifico, sono esemplificati tre casi:
- l’erogazione di un incentivo è legata alla libera adozione da parte del rivenditore di un comportamento, necessario al raggiungimento del budget;
- l’erogazione di un incentivo si configura come vero e proprio obbligo del rivenditore, il cui mancato assolvimento può determinare specifiche conseguenze;
- l’erogazione di un incentivo non è legata ad alcun obbligo o pattuizione.
Nel primo caso, il fornitore emette nota di variazione in diminuzione; nel secondo, il beneficiario emette fattura per il servizio reso al fornitore; e nel terzo, l’erogazione si configura come una mera cessione di denaro, esclusa da imposta.
Le forme di incentivazione delle vendite devono fare i conti anche con le regole di redazione dei bilanci e con quelle di determinazione del reddito d’impresa.
Secondo (sentenza n. 5006 del 5 marzo 2007), occorre distinguere tra sconti e premi di fine anno, in quanto soltanto i primi avrebbero il potere di incidere sul prezzo dei beni ceduti, legittimando quindi l’emissione di una nota di variazione. La natura di sconto dovrebbe, quindi, emergere con evidenza dalle fatture o dagli accordi, anche se successivi all’operazione originaria.
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