Il Fisco cambia rotta sulle società fiduciarie

Pubblicato il 28 marzo 2008 Con la circolare n. 28 del 27 marzo 2008 l’agenzia delle Entrate modifica la sua posizione in materia di tassazione dei trasferimenti tra fiduciante e fiduciaria. Il nuovo documento di prassi azzera, infatti, quanto già affermato nella circolare n. 3 del 22 gennaio, chiarendo che l’imposta di donazione non si applica alle intestazioni fiduciarie di partecipazioni alle società fiduciarie né, tanto meno, alle reintestazioni delle partecipazioni dalla fiduciaria al fiduciante. Nella circolare n. 3/2008 si era fatto riferimento in modo generico alle intestazioni fiduciarie e nel discorso si erano fatti rientrare tutti i passaggi fiduciari, creando così un certo sgomento tra le fiduciarie e i loro clienti, che finora avevano considerato l’intestazione fiduciaria come un atto fiscalmente neutro. L’agenzia delle Entrate torna ora sui suoi passi, affermando che l’applicazione dell’imposta di donazione ai negozi fiduciari si ha nel caso dell’atto di intestazione di immobili dal fiduciante al fiduciario. Dunque, l’intestazione di partecipazioni alla fiduciaria non produce effetti fiscali dal momento che alla fiduciaria viene attribuita la sola legittimazione formale, mentre la proprietà sostanziale rimane in capo al fiduciante. Diverso è il negozio fiduciario immobiliare, che è invece da tassare con l’imposta di donazione perché rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito, cui il Dl n. 262/2006 ha esteso l’applicazione dell’imposta di donazione. Quindi, con la circolare n. 28/E si sovverte quanto affermato nel precedente documento n. 3/2008 in cui si alludeva al vincolo di destinazione che sarebbe stato originato dal negozio fiduciario e, come tale, tassato. In realtà, precisa ora il Fisco, il negozio fiduciario in sé non genera vincolo di destinazione. Pertanto, l’imposta di donazione non si paga sull’intestazione di partecipazione ma solo quella di immobili. Nel negozio fiduciario immobiliare, il fiduciario diviene titolare effettivo del bene e nel caso egli avesse creditori, questi potrebbero legittimamente escutere anche il bene fiduciato, in quanto non isolato dal resto del suo patrimonio.
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