L’articolo 1, comma 47, della Finanziaria 2008, prevede la possibilità di riallineare le minori poste fiscali rispetto alle maggiori poste civilistiche, previo il versamento di un’imposta sostitutiva simile a quella delle operazioni di riorganizzazione aziendale. La regola prevede, dunque, il versamento di un’imposta sostitutiva da applicarsi a scaglioni di disallineamenti: fino a 5 milioni di euro l’imposta è del 12%, da 5 a 10 milioni del 14%, sopra i 10 milioni del 16%. L’imposta potrà essere versata in tre rate annuali. Il disallineamento tra valore civile e fiscale deve essere stato generato da operazioni eseguite entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e deve sussistere alla chiusura del periodo succitato o al massimo in quello successivo. In quest’ultimo caso, si intende che il riallineamento possa avvenire anche nel 2009, per l’importo che risulterà disallineato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008. Le ipotesi di riallineamento, in realtà, non sono indicate soltanto nel comma 47 della Manovra, ma anche in altri punti: il comma 49 prevede, infatti, riallineamenti da quadro EC e riallineamenti da consolidato fiscale e regime di trasparenza.
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