Con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 giugno 2020, i giudici degli Stati membri dichiarano che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, riconosce al lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato, a seguito di decisione giudiziaria, il diritto alle ferie annuali retribuite spettanti per il periodo decorrente dalla data del licenziamento sino a quella dell'avvenuta reintegra. A tale principio, una deroga può essere costituita esclusivamente dal lavoratore che, durante detto periodo, abbia maturato presso un altro datore di lavoro il diritto alle ferie annuali retribuite.
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