Il decreto Covid è legge: congedi, smart working e bonus baby sitter

Pubblicato il 06 maggio 2021

Nella seduta del 5 maggio 2021 l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2191, di conversione, con modificazioni, del decreto Covid (decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30), contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.

La legge di conversione, che si appresta ad essere pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, novella in più parti il decreto Covid, in particolare l'articolo 2 che disciplina il lavoro agile, i congedi per genitori e il bonus baby-sitting. Ripercorriamone la disciplina, aggiornata alle modifiche della legge di conversione.

Lavoro agile

L'articolo 2, comma 1, prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

Il comma 1-bis (disposizione introdotta dalla legge di conversione) riconosce il beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età:

per tutti i periodi prima indicati ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 1-ter (introdotto dalla legge di conversione) riconosce allo smart worker il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

Si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non debba avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Viene fatta salva, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.

Congedi per lavoratori genitori

Modificato anche il comma 2 dell'articolo 2. Viene infatti stabilito che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa (ipotesi aggiunta dalla legge di conversione) in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Lo stesso beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Si prevede infine (previsione aggiunta dalla legge di conversione) la possibilità di fruizione del congedo in modalità giornaliera o oraria.

Per tali periodi di astensione dall'attività lavorativa (comma 3), coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuto, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, da calcolarsi secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

Il comma 4 consente che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possano essere convertiti nel congedo indennizzato Covid-19 a domanda e non siano computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Infine, il comma 5, riconosce a uno dei genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro, il diritto, in presenza delle condizioni indicate al comma 2, primo periodo (sospensione dell’attività didattica o educativa, infezione da Covid 19 o quarantena del figlio) di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby sitter

Il comma 6 prevede la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i figli conviventi minori di anni 14 di:

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il bonus (o i bonus) sono erogabili nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per le prestazioni effettuate per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

Il bonus baby sitter viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Si prevede infine che il bonus baby sitter possa essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo indennizzato e comunque in alternativa alle altre misure prima indicate (commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 2).

Cause di incompatibilità

Il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce le cause di incompatibilità. Si prevede che, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo indennizzato e non (commi 2 e 5) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non possa fruire del congedo indennizzato e non, del bonus baby sitter, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.

Lavoro agile per genitori di figli disabili

Il comma 8-bis novella l’articolo 21-ter, comma 1, del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020) consentendo anche ai lavoratori dipendenti pubblici in aggiunta a quelli privati il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, in presenza di almeno un figlio in condizioni disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Viene infine estesa, per entrambe le tipologie di lavoratori dipendenti, il diritto al lavoro agile anche nel caso in cui vi siano figli con bisogni educativi speciali (BES).

Periodo di applicazione delle misure

Le misure dell'articolo 2 ( nel dettaglio quelle di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7 ) si applicano fino al 30 giugno 2021.

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