Il datore non versa il TFR al fondo? Dipendente legittimato a insinuarsi al passivo

Pubblicato il 09 giugno 2023

Con sentenza n. 16116 del 7 giugno 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata su una fattispecie riguardante delle quote del TFR conferito da un dipendente a un fondo di previdenza complementare, via via maturate e accantonate, ma non versate dal datore di lavoro medesimo.

La questione da chiarire era a chi spettasse, tra dipendente e fondo di previdenza complementare, la legittimazione attiva ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare del datore di lavoro.

Dopo una disamina sugli orientamenti giurisprudenziali che, su tema, si sono succeduti negli ultimi anni, gli Ermellini hanno ritenuto condivisibile il pregresso orientamento ai sensi del quale è necessario verificare se il conferimento del TFR si sia concretamente tradotto in una vera e propria cessione, oppure in una delegazione di pagamento atteso che con il fallimento, il contratto di mandato si scioglie.

Cessione di credito o delegazione di pagamento?

Secondo gli Ermellini, infatti, il generico riferimento, contenuto nell’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 252/2005, al conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta, pongano in essere non già una delegazione di pagamento bensì una cessione di credito futuro.

Nell'accogliere il ricorso di un lavoratore, la Suprema corte ha in definitiva precisato che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di Tfr maturate e accantonate ma non versate al fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al dipendente, in considerazione dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro.

Questo, a meno che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’articolo 93 Legge fallimentare.

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