Il datore deve predisporre misure di sicurezza idonee alla salvaguardia dei prestatori

Pubblicato il 06 maggio 2013 La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8486 depositata l’8 aprile 2013, ha rigettato il ricorso di una società che si era opposta alla decisione di secondo grado con cui era stata condannata al pagamento, in favore di un proprio dipendente, del danno biologico da invalidità permanente subito da quest’ultimo in occasione di una rapina a mano armata ai danni dell'ufficio postale ove prestava servizio.

A fronte delle doglianze della ricorrente, i giudici di legittimità hanno ricordato che anche se la responsabilità del datore, come delineata dall'ampio contenuto della norma di cui all'articolo 2087 del Codice civile, non può essere dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno verificatosi a carico dei dipendenti in conseguenza di eventi criminosi non addebitabili a colpa al datore di lavoro, è anche vero che l'articolo 2087 citato non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va, comunque, collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggerito, dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento.

In particolare – si legge nel testo della decisione - con specifico riferimento all'attività anche creditizia esercitata presso l'ufficio postale teatro della rapina, “il contenuto degli obblighi a tutela dell'integrità fisica dei dipendenti deve, dunque, essere individuato nella predisposizione di misure e mezzi di sicurezza idonee a salvaguardare detti prestatori da possibili danni”. Il datore, infatti, deve predisporre tutele idonee a mettere i dipendenti nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza nel loro ambiente di lavoro.
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