Il danno trova criteri certi

Pubblicato il 04 settembre 2006

Le nuove regole del Testo unico ambientale – Dlgs 152/2006 – rivedono l’intera disciplina del danno ambientale (articolo 318). Il Testo unico recepisce la direttiva 2004/35/CE, innestandola nel sistema previdente e si caratterizza per la definizione di danno ambientale (che non era presente nella legge del 1986) e per l’espressa limitazione, conformemente alla direttiva, al danno alle specie ed habitat protetti, alle acque e al terreno. Ancora, si caratterizza per: l’introduzione di meccanismi di attuazione del principio di precauzione di derivazione comunitaria incentrati sull’autocontrollo dell’operatore e sul ruolo di controllo del ministro dell’Ambiente; l’attribuzione a questi di un ruolo centrale nell’attuazione della tutela contro il danno ambientale, tanto nella fase preventiva quanto in quella ripristinatoria e risarcitoria; il parallelo ridimensionamento del ruolo degli enti locali, cui è attribuita la sola facoltà di sollecitare l’intervento statale e di ricorrere in ipotesi di inerzie od omissioni.              

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy