Il danno da ingiusta detenzione va autonomamente liquidato

Pubblicato il 05 aprile 2012 Per la Suprema corte di Cassazione – sentenza n. 10878 del 20 marzo 2012 - il danno conseguente alla detenzione deve essere liquidato autonomamente e senza essere ricompreso nel danno esistenziale, e ciò anche in ossequio alla dizione letterale dell’articolo 643 del Codice di procedura penale; nella sua liquidazione – continua la Corte – deve essere utilizzato un criterio equitativo “senza i limiti stabiliti dall’articolo 315 del Codice di procedura civile per la riparazione del danno da ingiusta detenzione”.

Ed infatti, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare “sia il criterio risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non esattamente quantificabili”.
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