Ultime precisazioni delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione in tema di accertamento del passivo fallimentare nei casi in cui, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, primo comma, n. 2, c.c. (diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata), sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio.
Nelle predette ipotesi - puntualizza il massimo Collegio di legittimità - la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.
La dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell’obbligazione, infatti, non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante.
Al contrario, essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.
E' quanto si legge nel testo della sentenza di Cassazione n. 25442 del 29 agosto 2023, con cui le Sezioni Unite civili hanno risolto il contrasto interpretativo relativo all’annosa questione del se, ed in che termini, il curatore fallimentare si ponga dinanzi alla possibilità di eccepire la prescrizione presuntiva prevista per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 cod. civ. - nel caso di specie quello afferente i crediti professionali di cui all’art. 2956, n. 2, cod. civ.- istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, unico strumento a tutela del creditore a cui la prescrizione sia opposta.
Tra i quesiti espressamente rimessi al Supremo Collegio, la richiesta di chiarire:
Ammessa la facoltà indicata nel primo quesito, le SS. UU., come detto, hanno statuito che la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.
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