Il credito d'imposta per le assunzioni di disoccupati nel Sud non è aiuto di Stato

Pubblicato il 01 marzo 2013 Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 2878/13 del 14 novembre 2012, viene affrontata per la prima volta in sede di legittimità la questione se il credito d’imposta di cui alla Legge n. 388/2000 (art. 7), poi prorogato dall'articolo 63 della Legge 289/2002, sia da considerare aiuto di Stato e in quanto tale soggiacere alla regola “de minimis”.

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che nel 2005 aveva emanato un provvedimento di diniego nei confronti dell’istanza avanzata da una società che chiedeva la fruizione del credito d’imposta per aver assunto disoccupati in alcuni cantieri del Sud, mettendo così a frutto il doppio credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 388/2000 e successivamente prorogato dall'articolo 63 della legge 289/2002.

Secondo l’Agenzia, l’impresa poteva beneficiare solo del credito d’imposta di 100 euro per l’assunzione di lavoratori disoccupati nel periodo 2000/2006 e non anche degli ulteriori 300 euro previsti per le assunzioni effettuate nelle regioni del Sud, considerate svantaggiate dalla normativa Ue. Mentre, per l’impresa, il credito di imposta era da considerare un aiuto per i lavoratori e non per i datori di lavoro: spettava, dunque, se venivano assunti lavoratori disoccupati e l'ulteriore credito spettava se l'incremento riguardava assunzioni effettuate in aree considerate svantaggiate.

La Corte di Cassazione, nel riconoscere la legittimità del recupero del credito di imposta senza la limitazione del “de minimis”, sottolinea che il credito d'imposta non è un aiuto di Stato e non è pertanto soggetto alla citata regola. Inoltre, viene contestato il modo in cui l’Agenzia ha presentato il proprio ricorso. I motivi del ricorso – secondo i giudici di legittimità – sono infatti privi di specificità, in quanto non viene esattamente indicato quale sia l'errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la Ctp e analogamente non sono indicate con precisione le norme erroneamente o falsamente applicate.
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