Il corrispettivo per il patto di non concorrenza
Pubblicato il 26 febbraio 2015
Il
corrispettivo che va erogato al lavoratore per il
patto di non concorrenza deve essere
congruo, tale da compensare il sacrificio chiesto al lavoratore e il mancato guadagno derivante dal divieto imposto.
Si ritiene che la nullità prevista dall’art. 2125 c.c. vada riferita alla pattuizione:
- di compensi simbolici;
- di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore nonché alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.
Il compenso va, inoltre, visto in connessione diretta con gli altri elementi del patto e deve essere
tanto maggiore quanto più sia:
- elevata la
posizione gerarchica del lavoratore e la
retribuzione normalmente percepita;
- ampio il
vincolo territoriale;
- ampio il novero delle attività e/o dei datori individuati come
concorrenti;
- estesa la
durata temporale.
La giurisprudenza ritiene che nessun compenso, per quanto cospicuo, possa rendere valida la rinuncia ad ogni possibilità di impiego.