Il contributo di solidarietà distingue le società

Pubblicato il 18 agosto 2011 Il contributo di solidarietà fissato dalla manovra bis avrà effetti diversi a seconda del tipo di società interessata. Le società di capitali pagheranno di meno rispetto alle società di persone. Uno dei vantaggi è, ad esempio, che per i soci con partecipazione al capitale non superiore al 25% e diritti di voto non superiori al 20%: il dividendo è soggetto all’imposta secca del 20%, dunque è indifferente al contributo di solidarietà. Altro vantaggio è che la base imponibile soggetta al contributo per il socio qualificato che ha percepito il dividendo è costituita dal 49,72% dell’utile e non dal 100%.

In merito alle minusvalenze, alle perdite ed ai differenziali negativi rientranti nei redditi diversi, l’articolo 2 del decreto in oggetto, fissa il limite alla deducibilità: sono deducibili con tetto al 62,5% tali componenti negativi realizzati o maturati fino al 31 dicembre 2011.

La manovra interviene anche su Scia e Dia: viene previsto che non siano più impugnabili direttamente. Il controinteressato all’apertura dell’attività dovrà prima sollecitare l’amministrazione pubblica competente a intervenire e poi, solo dopo l’inerzia di quest’ultima, ricorrere al Tar.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: come avere la riduzione contributiva per i nuovi iscritti

28/04/2025

Precompilata 2025, modello 730 e Redditi online dal 30 aprile

28/04/2025

Dirigenti PMI: come e quando versare i contributi a Previndapi

28/04/2025

IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura all’esecuzione, non al pagamento

28/04/2025

Avvocati: compensazione gratuito patrocinio - contributi

28/04/2025

Rottamazione-quater: ultimi giorni per essere riammessi

28/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy