La Cassazione, con sentenza n. 3568 del 13 febbraio 2009, ha spiegato che, in caso di determinazione del reddito effettuata sulla base del redditometro, il Fisco è dispensato da qualunque altra prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva mentre spetta al contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
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