Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può mai essere superiore al termine massimo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche laddove lo stesso sia stato stipulato per ragioni sostitutive di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può essere apposto un termine superiore ai 12 mesi, estendibile fino a ventiquattro mesi esclusivamente in presenza delle causali previste dal primo comma dell’articolo 19, decreto legislativo n. 81/2015, rivisitate dal decreto lavoro (decreto legge n. 48/2023).
Il contratto può avere una durata superiore (fino ad un massimo di 24 mesi) in presenza di una delle seguenti causali:
NOTA BENE: Il predetto termine può essere esteso per ulteriori dodici mesi esclusivamente in caso di proroga o rinnovo presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio c.d. deroga assistita.
Vi sono particolari ipotesi in cui il datore di lavoro possa riscontrare la necessità che il contratto a termine stipulato per specifica sostituzione di un lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, abbia una durata maggiore di ventiquattro mesi.
In particolare, una tra le fattispecie più comuni è rinvenibile nei casi in cui la lavoratrice assente abbia fruito dell’astensione anticipata prima del parto, della maternità obbligatoria e, successivamente, della maternità facoltativa. Nella sopradetta ipotesi trovano, comunque, applicazione le prescrizioni di cui all’art. 19, D. lgs. n. 81/2015, secondo cui la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato non può superare il limite massimo dei ventiquattro mesi (con causali) previsto espressamente dalla legge.
Si specifica che, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data di superamento della durata massima prevista dalla norma.
L’unica soluzione per il datore di lavoro potrebbe essere quella di avvalersi della c.d. deroga assistita presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio al fine di apporre un ulteriore durata massima di 12 mesi (arrivando fino ad un massimo di 36 mesi).
I datori di lavoro, con meno di venti dipendenti, che assumono lavoratori in sostituzione di maternità possono avvalersi dello sgravio contributivo di cui all’art. 4, comma 3, D. lgs. n. 151/2001, pari al 50% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo.
Si rammenta, altresì, che l’assunzione può intervenire in anticipo fino ad un mese rispetto all’inizio del congedo ovvero nel maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva.
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