Il consulente che partecipa alla distrazione concorre nella bancarotta fraudolenta
Pubblicato il 21 giugno 2013
I giudici della Quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n.
27207 depositata il 20 giugno 2013, hanno confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione disposta dalla Corte d'appello nei confronti del consulente aziendale di una società che si era reso parte attiva nella distrazione del patrimonio di quest'ultima.
Nel dettaglio, l'uomo era stato accusato di aver consapevolmente partecipato all'attività distrattiva posta in essere dall'imprenditore e dagli amministratori della società progettando e portando a esecuzione la conclusione di contratti - tra i quali un contratto di affitto di azienda - non solo privi di effettiva contropartita ma anche preordinati ad avvantaggiare i soci a discapito del creditori.
Secondo la Suprema corte, in particolare, l'affitto dei beni dell'azienda a fronte di un canone incongruo era di per sé condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma primo, n. 1, della Legge fallimentare.