Il conducente che riceve una multa per un'infrazione stradale, contro la quale propone opposizione, non è esonerato dal comunicare alla polizia i dati per la decurtazione dei punti, pena la contestazione di una seconda multa.
E 'quanto ribadito – a conferma di un'interpretazione già espressa - dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 15452 del 23 luglio 2015, rigettando il ricorso di un conducente che, avendo impugnato dinnanzi al giudice di pace un verbale notificatogli per violazione del codice della strada, aveva contestualmente disatteso l'invito della polizia a comunicare i propri dati. Si era pertanto visto notificare una seconda multa, a cui si era nuovamente opposto, non avendo tuttavia ricevuto accoglimento né in primo né in secondo grado.
La Cassazione, cui l'utente si era infine rivolto, ha nuovamente respinto le sue censure, chiarendo come la pendenza di un giudizio concernente la prima infrazione, non deve affatto incidere sull'accertamento condotto dagli organi di polizia circa l'identità del conducente.
Neppure l'eventuale annullamento del verbale di contestazione presupposto - prosegue la Corte – esclude la sanzione ex art. 180 C.d.S. per mancata comunicazione dei dati, attesa la diversità ed autonomia delle due infrazioni.
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