La Cassazione, con la sentenza n. 25240 del 3 dicembre stabilito che non ha diritto al rimborso Irap il contribuente che ha già fatto domanda di condono anche se non tombale. L’eccezione può essere sollevata d’ufficio. Dunque, estende anche alla definizione automatica il principio che era fin ora limitato solo al condono tombale.
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