Salvo il beneficio fiscale prima casa per i contribuenti che, pur avendo avanzato formale richiesta di trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato, non abbiano ottenuto in tempo il rilascio della certificazione a causa dell'inerzia della Pubblica amministrazione.
E' stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso promosso da un contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva confermato la legittimità di un avviso di liquidazione in tema di agevolazioni fiscali prima casa.
Nel caso in esame, i contribuenti non avevano ancora ottenuto il trasferimento della residenza al momento dell'acquisto dell'immobile, nonostante avessero avanzato formale e tempestiva richiesta in tal senso all'Ente comunale di riferimento.
La Commissione regionale, ciò posto, aveva disconosciuto la spettanza dell'agevolazione: anche se i neo acquirenti avevano dimostrato di aver inoltrato la relativa richiesta, gli stessi non avevano dato poi prova della realizzazione dell'impegno di trasferire la propria residenza che, in ogni caso, rappresentava elemento costitutivo per la spettanza del beneficio in oggetto.
Gli interessati si erano rivolti alla Suprema corte, deducendo l'erroneità di tale conclusione nonché la violazione dell'art. 18, comma 2, del DPR n. 223/1989 (nella formulazione al tempo vigente), e dell'art. 1, parte 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/1986.
La doglianza è stata giudicata fondata dagli Ermellini i quali, con ordinanza n. 4843 depositata il 15 febbraio 2022, hanno ribadito i principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di benefici fiscali per l'acquisto della cosiddetta "prima casa".
E' stato dunque precisato che il mantenimento dell'agevolazione è consentito ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore. A tal fine - si legge nella decisione - assumono rilevanza i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili.
Orbene, in base a tale principio, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accertare l'eventuale ricorrenza, nella specie, della denunciata inevitabilità e imprevedibilità del ritardo, dovuto all'inerzia dell'Amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza, tenendo conto delle prove offerte dal contribuente.
Per questi motivi, il ricorso andava accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR per un nuovo esame.
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