In materia di Antiriciclaggio si sono espressi anche i dottori commercialisti, in data 22 dicembre. In una nota del Cndcec intitolata “Antiriciclaggio: dlgs 25 settembre 2009 n. 151 relativa alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” si rilasciano alcuni importanti chiarimenti sull’argomento. Questi i punti salienti:
- il controllo sul rispetto delle norme antiriciclaggio sui propri iscritti previsto dalla norma va riferito esclusivamente alla funzione disciplinare;
- gli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei dati e di comunicazione sulle irregolarità riscontrate su contanti e titoli al portatore riguarda anche i Sindaci-Revisori;
- nelle operazioni a durata continuata il termine di 30 giorni per registrare l’operazione decorre non dal termine ma dall’inizio della stessa;
- la verifica del titolare effettivo deve limitarsi alla identificazione dei dati dello stesso;
- si possono frazionare in più soluzioni i pagamenti in contanti pari o superiori a 12.500 euro a patto che le rate restino al di sotto di detto importo e non si tratti di un artificioso frazionamento.
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