Rischia il lavoratore straniero che non abbia rinnovato il permesso di soggiorno nei termini di legge. La richiesta di rinnovo che la prassi accetta – che consente, pur in presenza di precise condizioni, la prosecuzione del godimento dei diritti da parte dello straniero nelle more del permesso di soggiorno (ministero degli Interni, circolare 5 agosto 2006, n. 11050/M. 8) – è, viceversa, valutata insufficiente dalla Cassazione, per la quale è impossibile la prestazione se il permesso è scaduto (sentenza n. 9407/2001). E’ considerato illecito lavorare anche per lo straniero che possegga la sola ricevuta della richiesta di permesso (sentenza 37409/2006). Un intervento legislativo che chiarisca ai datori di lavoro come regolarsi è auspicabile.
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