In data 17 aprile 2015 è stato stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del CCNL degli Studi Professionali il quale è stato approvato all’unanimità, in data 19 maggio 2015, dalle associazioni di categoria, aderenti alla Confederazione nazionale libere professioni.
Il contratto avrà decorrenza dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018 e prevede un aumento retributivo complessivo a regime, 31 marzo 2018, di 85 euro per il III livello diviso in cinque tranches, con l’esclusione di qualsiasi erogazione una tantum.
Premesso quanto sopra, si illustrano i punti di maggior interesse.
Il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF ed EBIPRO), viene effettuato mediante un contributo unificato ammontante a 22 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore e nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale: datori di lavoro, committenti e lavoratori.
ATTENZIONE Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere per 14 mensilità, al lavoratore, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a € 32, che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il TFR. |
I liberi professionisti, datori di lavoro e non, avranno, inoltre, forme di assistenza sanitaria integrativa per le quali verrà costituita una gestione autonoma e separata nell'ambito di EBIPRO.
L’assunzione di nuovi lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere è subordinata al rispetto dell’obbligo da parte del datore di lavoro di aver mantenuto in servizio almeno:
- il 20%, per le strutture sotto i 60 dipendenti;
- il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti;
dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Per quanto concerne i contratti a termine attivabili, il CCNL prevede che:
- le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine;
- le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50%, arrotondato al numero intero superiore, del numero del lavoratori a tempo indeterminato;
- le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere, arrotondato al numero intero superiore, il limite del 30% del numero del lavoratori a tempo indeterminato.
Il numero dei lavoratori a termine da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite del ricorso dei contratti a tempo determinato, è quello sussistente al momento dell’assunzione del lavoratore a termine.
Per la vigenza del CCNL, a causa del perdurare della crisi economica e per favorire l'occupazione stabile, è consentito il ricorso all’assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata, ai sensi dell'art. 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 297/2002, con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'apprendistato.
Al fine di garantire un percorso di reimpiego è ammessa la possibilità di retribuire i suddetti lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori, per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 12 mesi, rispetto a quello di inquadramento.
ATTENZIONE Il contratto di reimpiego non è ammissibile per assumere lavoratori inquadrati al V livello. |
Il CCNL Studi professionali regolamenta anche il contratto di lavoro a chiamata, prevedendo la stipula di contratti di lavoro intermittente in periodi caratterizzati da particolare intensità lavorativa come, a titolo meramente esemplificativo:
- dichiarazioni annuali nell'area professionale economico-amministrativa e nelle altre attività professionali;
- archiviazione documenti per tutte le aree professionali;
- informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.
Per i nuovi assunti, i permessi per riduzione oraria, matureranno nella misura del:
- 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione;
- 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese;
- 100% per i mesi successivi.
Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego, i permessi in questione matureranno nella misura del:
- 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione;
- 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese;
- 100% per i mesi successivi.
Il congedo di paternità introdotto dalla legge Fornero (Legge n. 92/2012), in via sperimentale per gli anni 2013-2015, viene introdotto nel nuovo CCNL fino al 2018, per cui spetta:
- 1 giorno di congedo obbligatorio al padre lavoratore dipendente da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Tale congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità dalla madre ed in aggiunta allo stesso;
- 2 giorni di congedo facoltativo, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Per poter fruire dei suddetti congedi, il padre deve comunicare per iscritto l’intenzione di fruirne al proprio datore di lavoro, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Al fine di conciliare i tempi di lavoro e quelli familiari, il contratto disciplina la fruizione del congedo parentale ad ore, prevedendo che la volontà di avvalersene vada comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo che si intende fruire, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine) nonché la programmazione mensile delle ore di congedo la quale dovrà essere concordata con il datore, compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto del numero minimo di ore di prestazione lavorativa giornaliera, pari a 4 ore.
Da notare che le ore di congedo parentale sono cumulabili, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL.
Discorso a parte va fatto per l’art. 88 del CCNL che disciplina i permessi fruibili per chi assiste i portatori di handicap in condizione di gravità che, purtroppo, non tiene conto delle novità in materia intervenute negli ultimi anni anche se la previsione di chiusura - “Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore” – permette, a parere di chi scrive, la fruizione dei permessi in questione, nel rispetto della legge attualmente in vigore, al di là della mera previsione contrattuale.
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 297/2002 Legge n. 92/2012 CCNL Studi Professionali, stipulato il 17 aprile 2015 |
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