La prova della presentazione della dichiarazione Iva del 1999 non può essere fornita sulla base delle risultanze telematiche del cassetto fiscale, ma solo nelle forme previste dall'art. 3, comma 10 del DPR n. 322/98.
Per fatti anteriori alla modifica avvenuta ex articolo 3 del Dpr. 435/01, ratione temporis, la sola prova era quella prevista dall'art. 3, comma 10 del DPR n. 322/98.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24435 del 5 ottobre 2018.
Dunque, tra le modalità di prova previste dalla disposizione citata non rientrano le risultanze del “cassetto fiscale”, poiché si tratta di disposizioni introdotte successivamente.
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