L’Oic ha fornito un nuovo documento interpretativo dei principi contabili internazionali (il secondo) sulla “Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza”. Il primo dei suddetti documenti interpretativi, di recente aggiornato, è relativo alla classificazione delle voci nel conto economico e costituisce interpretazione del principio contabile n. 12. Il documento interpretativo n. 2 riguarda, invece, la contabilizzazione delle imposte nei due nuovi istituti fiscali del consolidato e della trasparenza e, pertanto, costituisce un'interpretazione del principio contabile n. 25 relativo alle imposte sul reddito. Nel caso del consolidato fiscale, emerge un’unica base imponibile data dalla somma algebrica dei redditi delle imprese che appartengono al gruppo e che hanno optato per tale regime opzionale. Valido il presupposto del rapporto di controllo (art. 117 Tuir), si può optare per il regime fiscale del consolidato e allo stesso tempo si possono stipulare accordi che possono prevedere la ripartizione degli eventuali benefici fiscali, sia di ordine finanziario che di ordine economico. Nel caso si opti, invece, per il regime della trasparenza fiscale, le società di capitali partecipate da altre società di capitali possono imputare il reddito complessivo prodotto direttamente in capo a ciascun socio, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi. In altri termini: l’esercizio dell’opzione consente alla società partecipata e a quelle partecipanti di assolvere l’Ires, attraverso il consolidamento proporzionale, in capo al socio, che somma algebricamente il proprio reddito con quello prodotto dalla società trasparente per la quota a lui spettante. Il nuovo documento interpretativo dell’Oic precisa che il regime della trasparenza è il regime naturale delle società di persone, nelle quali il socio ha diritto alla immediata percezione degli utili che risultano dal bilancio, dopo l’approvazione del rendiconto.
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