“Ignorantia legis” non scusa neanche il cittadino extracomunitario
Pubblicato il 13 luglio 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 26799 del 12 luglio 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva emesso, nei suoi confronti, sentenza di condanna per ricettazione e commercio di cd pirata.
L'uomo si era rivolto ai giudici di legittimità per far valere, come esimente per i reati commessi, il fatto che non conoscesse la legge italiana, ignoranza questa che dipendeva dal suo basso livello di cultura e scolarizzazione.
La Suprema corte, tuttavia, nel ribadire l'estensione anche ai cittadini extracomunitari del principio secondo cui “la legge non ammette ignoranza”, ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando, altresì, l'immigrato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 1000,00 euro per ammenda.