Nel giudizio terminato con sentenza n. 11432 dell’8 aprile 2022, la Corte di cassazione ha esaminato la questione di più avvisi di accertamento Ici, per gli anni 2010 e 2011, relativi a terreni edificabili e a fabbricati ivi insistenti, che risultavano dichiarati per un valore inferiore a quelli richiesti.
La società contribuente presentava 10 motivi di ricorso ed il Comune poneva ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, censurando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni in caso di mancato pagamento di annualità successive.
In materia, la Cassazione richiama precedenti giurisprudenziali: con riguardo all’Ici, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi non osta all'applicazione del regime della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, D.lgs. n. 472/1997, trattandosi di violazione della stessa indole, ascrivibili ad una medesima reiterata condotta.
Ciò è applicabile – afferma la sentenza n. 11432/2022 – anche, di fronte ad accertamenti della medesima natura e contenuto, quando la contestazione riguarda l’omesso o insufficiente versamento Ici, in relazione ad annualità successive.
Pertanto, in presenza di più accertamenti relativi ad uno stesso immobile, fondati sugli stessi presupposti di fatto e diritto, riferiti a diversi periodi di imposta, si è di fronte a più violazioni della stessa indole, di cui all'art. 12, comma 5, citato.
Alla luce di ciò, viene pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo".
Il ricorso incidentale - sostengono i giudici - deve essere rigettato.
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