I requisiti per essere iscritti nell’elenco dei revisori sono di competenza dello Stato
Pubblicato il 12 dicembre 2009
Riaffermando principi già sostenuti in passato, con la sentenza n.
328 depositata in data 11 dicembre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 della legge regionale del Trentino Alto Adige n. 5/2008, in materia di revisione contabile nelle cooperative. Secondo la Consulta, i requisiti espressi nei due articoli della legge regionale che individuano i soggetti che possono essere iscritti nell’elenco dei revisori contabili travalicano gli ambiti di competenza della legge statale. Dunque, l’individuazione della figura professionale con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato, mentre è competenza della Regione disciplinare gli aspetti specifici che prevedono un collegamento con la realtà locale.