I requisiti per essere iscritti nell’elenco dei revisori sono di competenza dello Stato

Pubblicato il 12 dicembre 2009 Riaffermando principi già sostenuti in passato, con la sentenza n. 328 depositata in data 11 dicembre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 della legge regionale del Trentino Alto Adige n. 5/2008, in materia di revisione contabile nelle cooperative. Secondo la Consulta, i requisiti espressi nei due articoli della legge regionale che individuano i soggetti che possono essere iscritti nell’elenco dei revisori contabili travalicano gli ambiti di competenza della legge statale. Dunque, l’individuazione della figura professionale con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato, mentre è competenza della Regione disciplinare gli aspetti specifici che prevedono un collegamento con la realtà locale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy