L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce violazione dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 74/2000 anche quando abbia ad oggetto redditi di provenienza illecita.
Difatti, la circostanza che il possesso di redditi possa costituire reato e che l’autodenuncia possa violare il principio “nemo teneur se detergere” è sicuramente recessiva rispetto all’obbligo che ciascuno ha di contribuire alle spese pubbliche dichiarando tutti i redditi prodotti, espressione di capacità contributiva.
In detto contesto, non si ha nemmeno violazione dell’articolo 6 della CEDU il quale, garantendo al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione, opera esclusivamente nell’ambito di un procedimento penale già attivato.
Il già richiamato principio del “nemo teneur se detergere” – nessuno, ossia, può essere obbligato a dimostrare la propria responsabilità penale - si qualifica, infatti, come diritto di ordine processuale e non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale. Esso, quindi, giustifica la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva.
Sulla base di questi assunti, la Corte di cassazione, con sentenza n. 53137 depositata il 22 novembre 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un uomo che era stato condannato nel merito per non aver presentato la dichiarazione dei redditi da attività illecita per un imponibile superiore ai sei milioni di euro, il quale si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando un’erronea applicazione dell’articolo 5, Decreto legislativo n. 74/2000.
Confermata, in definitiva, la decisione di appello nella quale era stato sottolineato che la presentazione della dichiarazione dei redditi “non costituisce ex se una denuncia a proprio carico, ma soltanto una comunicazione inviata a fini fiscali, ed alla quale solo in via eventuale seguiranno accertamenti in ordine all'origine delle somme medesime”.
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