I disservizi della banca non possono incidere, abbreviandolo, sul tempo utile per il versamento delle imposte
Pubblicato il 26 aprile 2012
Un contribuente riceve dall’Amministrazione finanziaria avviso di irregolarità per ritardato versamento di alcune somme a titolo di Iva e Irap. Il contribuente, in effetti, aveva provveduto entro l’ultimo giorno utile di pagamento al tempestivo inserimento, in via telematica, del modello F24, mettendo a disposizione dell'istituto di credito la relativa provvista. L’operazione era avvenuta, però, a “giornata bancaria” chiusa, così il bonifico riportava la data di valuta, posticipata di due giornate.
L’Amministrazione finanziaria si è basata su tale data di addebito della valuta e su di essa ha irrogato le sanzioni per ritardato pagamento.
Il contribuente ricorre dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con sentenza
7/2/2012, accoglie il ricorso e fissa il seguente principio di diritto.
L’operazione doveva essere effettuata utilizzando obbligatoriamente il canale telematico messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Il contribuente, avendo rispettato i tempi e le modalità previsti dalla legge, non risponde di eventuali disservizi o disguidi dell’istituto di credito e il tempo a sua disposizione per il pagamento delle imposte non può subire alcun tipo di riduzione. In altri termini, non spetta al contribuente agire in maniera prudenziale nel momento in cui effettua il versamento, tenendo conto di eventuali fattori aleatori imputabili non al suo comportamento, bensì a quello della banca (scioperi, ritardi e disservizi). Ciò, infatti, vorrebbe dire che si ammetterebbe un accorciamento del tempo a disposizione previsto per gli adempimenti fiscali, con conseguente violazione di una norma di legge.
Sulla base di ciò, il versamento del contribuente è stato ritenuto dai giudici tempestivo.