I criteri di concessione per gli ammortizzatori sociali in deroga

Pubblicato il 18 dicembre 2014 A seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la circolare n. 19 dell’11 settembre 2014 per fornire chiarimenti.

In data 24 novembre 2014, in riscontro a quesiti presentati dalla Regioni il Ministero è nuovamente intervenuto, con la nota prot. n. 5425, specificando ulteriori aspetti che vengono di seguito illustrati.

Ambito di applicazione

La Cassa integrazione in deroga e la mobilità in deroga possono essere richieste soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 c.c.

Rientrano nell’ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) nonché le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Sono, invece, escluse, in via meramente esemplificativa, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali.

Lavoratori destinatari

Per quanto concerne la cassa integrazione in deroga, il decreto dispone che la stessa può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data d’inizio del periodo d'intervento.

Tuttavia, con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, il D.I. n. 83473 dispone che le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un’anzianità presso l’impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Per i lavoratori in somministrazione – specifica l’ultima nota ministeriale - ai fini dell’accesso al trattamento d’integrazione salariale in deroga, l’anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l’agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro.

Tempi e modalità per la presentazione delle domande sulla base di accordi regionali

La domanda, corredata dell’accordo, deve essere presentata dall’azienda in via telematica all'Inps e alla Regione entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’ orario di lavoro.

In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga sarà concesso dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione.

Chiarisce adesso il Ministero che le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale.

In caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori e sarà cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo.

Qualora non vi sia rappresentanza sindacale aziendale, ai fini della procedura di consultazione sindacale, saranno convocate le rappresentanze sindacali territoriali.

Si ricorda che le aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione devono trasmettere mensilmente all’INPS i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento, anche se, in realtà, il decreto non prevede sanzioni o decadenze per il caso d’invio in ritardo.

Limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale in deroga

Il Ministero del Lavoro ha chiarito, inoltre, che, per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà, la concessione del trattamento, in caso di superamento dei limiti temporali può essere disposta unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, nonché in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.

Con riferimento ai Fondi di solidarietà, la disposizione è applicabile laddove risulti istituito e operativo un Fondo di solidarietà di settore ed anche alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, istituito con D.I. n. 79141/14, a far data dalla sua piena operatività (che si identifica con la costituzione del Comitato amministratore del Fondo).

Tali imprese possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga anche prima di aver esaurito i periodi temporali in cui è possibile concedere gli ammortizzatori sociali c.d. a regime nel caso in cui l’impresa non abbia tutti i requisiti per accedervi in relazione alle specifiche causali previste dalla legge per gli ammortizzatori sociali ordinari.

Inoltre, posto che i limiti di durata massima di concessione del trattamento - in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte - sono da computarsi con riferimento all’anno solare, al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente concessi, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

In sede di prima applicazione del decreto e, comunque non oltre il 24.11.2014, su richiesta delle Regioni, si possono conteggiare i periodi di CIG effettivamente fruiti dall’azienda richiedente (per periodo di CIG fruito dall’azienda si intende il lasso temporale che va dalla prima sospensione effettuata del primo lavoratore in CIG all’ultima sospensione dell’ultimo lavoratore in CIG).

Strumenti di flessibilità

Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.) ed a tal proposito, si ritiene che tra gli strumenti ordinari di flessibilità si inseriscano anche gli istituti di fonte contrattuale.

L’ultima nota ministeriale ha, inoltre specificato che:

- per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni;

- sono da escludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure aziendali.

Limiti massimi della durata del trattamento di mobilità in deroga

Per il Ministero del Lavoro, con riferimento ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, può essere concesso, nel corso dell’anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga per ulteriori sette mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978.

La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto.

Con riferimento all’annualità 2014, i sette mesi di trattamento più gli eventuali ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nell’arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, non essendo possibile una prosecuzione nel 2015.

Per tale fattispecie, i limiti di durata per il periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al DPR 218/1978.

Disposizioni finali e transitorie

Posto che le disposizioni contenute nel D.I. n. 83473/14 si applicano agli accordi stipulati dal 4 agosto 2014, si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, è consentito alle Regioni di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, entro il limite di spesa di euro 70.000.00070.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse alle stesse attribuite.

 Norme e prassi 

Articoli 2082 e 2083 c.c.

D.P.R. n. 218/1978

Legge n. 381/1991

Decreto Interministeriale n. 79141/14

Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 19 dell’11 settembre 2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 5425 del 24 novembre 2014
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