I contributi ENPACL 2014
Pubblicato il 24 aprile 2014
All’Enpacl
- ente di
previdenza nazionale che fornisce prestazioni economiche e di
assistenza nonché
prestazioni previdenziali - i consulenti
del lavoro sono tenuti a versare i relativi contributi. Dal 3 giugno
2014,
grazie ad un accordo Entrate/CDL, i Consulenti del Lavoro potranno
utilizzare
il modello
F24 per
versare i contributi
previdenziali e assistenziali
direttamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Il contributo soggettivo
Ai
sensi
dell’art. 37 del Regolamento di previdenza ed assistenza, i Consulenti
del
Lavoro iscritti all’Ente, compresi i pensionati, sono tenuti a versare
annualmente un “contributo
soggettivo”
calcolato in
misura pari al 12%
del reddito professionale, nel limite massimo di euro
95.000,
prodotto
sotto qualsiasi forma nell’anno precedente, quale risulta dalla
relativa
dichiarazione fiscale.
In ogni
caso è dovuto un contributo soggettivo minimo di euro 2.040
corrispondente ad
un reddito minimo di euro 17.000.
I
suddetti
limiti sono annualmente rivalutati in base alla variazione dell’indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e
impiegati calcolato dall’Istat. In base a ciò, per il 2014:
- il
contributo soggettivo minimo è pari a 2.062 euro;
- il
contributo
soggettivo massimo, calcolato su un reddito di euro 96.045, è
pari a euro 11.525.
Il
suddetto contributo va corrisposto in quattro rate cadenti il:
- 16
aprile,
- 16
giugno,
- 16
settembre,
- 17
novembre.
I
giovani
con meno di 35 anni di età che si iscrivono per la
prima volta all’Ente,
sono tenuti, per l’anno di iscrizione e per i quattro anni solari
successivi,
al versamento del contributo soggettivo calcolato con l’applicazione
del 50%
dell’aliquota (quindi 6% invece di 12%) ed hanno facoltà di chiedere,
dal mese
successivo alla richiesta, l’applicazione dell’aliquota intera.
Pertanto,
per tali soggetti, gli importi minimo e massimo sono pari a euro 1.031
ed euro
5.763.
I pensionati che restano iscritti all'Ente possono
ottenere, a domanda,
il dimezzamento dell’aliquota contributiva e in tal caso la riduzione
decorre
dal mese successivo a quello della richiesta.
Il
supplemento di pensione sarà calcolato conteggiando sia il contributo
soggettivo che integrativo effettivamente corrisposto.
I lavoratori
dipendenti o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
sono,
invece, tenuti a versare il contributo soggettivo con l'aliquota
ordinaria in
quanto non sussiste alcuna riduzione.
Si
ricorda
che il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul
reddito
delle persone fisiche.
Il
contributo integrativo
L’art.
38
del citato Regolamento prevede l’obbligo, per gli iscritti all’albo dei
Consulenti del Lavoro, compresi i pensionati dell’Ente, del versamento
di un contributo
integrativo.
Tale contributo integrativo, pari al 4%:
- va
calcolato su
tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA;
- va
versato
all’ENPACL indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal
debitore.
Il
contributo integrativo non può essere inferiore ad euro 300 e va
rivalutato
annualmente in base alla variazione dell’indice nazionale generale
annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall’Istat.
Quest’anno
è la prima volta che il contributo integrativo minimo
viene posto in
riscossione ed è pari ad euro 300 e sarà richiesto entro il 16
settembre,
in sede di dichiarazione obbligatoria.
Versamenti
spontanei
Nell’anno
2014, dal 1° aprile al 18 agosto compreso, gli iscritti all’ENPACL
potranno
effettuare versamenti spontanei in acconto,
a titolo di
contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la
tipologia di
contributo (soggettivo o integrativo).
I
versamenti spontanei costituiscono anticipazioni di quanto dovuto per
l’anno
2014 e per ogni versamento spontaneo ognuno può liberamente
determinarne degli
importi.
In fase
di
dichiarazione, entro il 16 settembre 2014, gli
iscritti dovranno
ripartire quanto versato, decidendo a che titolo imputare le
anticipazioni e
scegliendo se versare il saldo della contribuzione soggettiva e/o della
contribuzione integrativa in unica soluzione ovvero a rate (da due a
quattro)
con scadenza ultima al 16 dicembre 2014.
Pagamento
Il
pagamento va fatto tramite bollettino M.A.V., generabile attraverso
l’apposita
procedura prevista dall’Ente.
Il contributo
di maternità sarà richiesto con la rata di settembre, prima
rata utile dopo
l’approvazione del bilancio consuntivo 2013, che ne consentirà la
quantificazione.
Il
pagamento dei contributi potrà essere effettuato:
- presso
qualsiasi sportello bancario utilizzando il bollettino M.A.V.,
presente nella propria Area riservata, appositamente stampato;
- effettuando
il
pagamento online tramite “Enpacl Card”, senza alcuna
spesa di commissione a carico dell'iscritto. E' possibile utilizzare la
Enpacl Card anche per pagamenti rateali;
- effettuando
il
pagamento online tramite Carte di credito
Visa/Mastercard o American Express con spese di commissione a carico
dell'interessato.
L'operazione
di pagamento con carta di credito è stata semplificata in quanto non è
più
richiesta la digitazione dei dati di riferimento del M.A.V.
Inoltre,
grazie a tale funzione, è possibile conoscere lo stato dei pagamenti
effettuati
e stampare le relative ricevute.
Grazie
ad
un accordo firmato tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL, dal 3 giugno
2014 i
Consulenti del Lavoro potranno utilizzare il modello F24
per versare i
contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i
servizi
telematici dell’Agenzia, ovvero utilizzando quelli bancari e postali,
senza
spese aggiuntive.
I
contributi associativi continueranno a viaggiare in F24 grazie al
rinnovo della
convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro.
La
convenzione, che ha durata triennale, rientra nelle previsioni del
Decreto
ministeriale 10 gennaio 2014, che ha dato la possibilità di estendere
le norme
su versamenti unitari e compensazione anche agli Enti previdenziali di
categoria dei professionisti i quali potranno utilizzare anche
eventuali
crediti tributari in compensazione.
Per
agevolare gli adempimenti si riporta un’utile tabella riepilogativa
delle
causali e delle scadenze contributive predisposta dall’ENPACL stesso.
Anno
2014 |
Contribuzione
soggettiva |
Contribuzione
integrativa |
Dichiarazione
obbligatoria |
Contribuzione
spontanea 2014 in acconto |
Maternità
|
Minimo
|
Eccedenza
|
Minimo
|
Eccedenza
|
16 aprile
|
25%
|
|
|
|
|
Sì
|
|
16 maggio
|
|
|
|
|
|
Si
|
|
16 giugno
|
25%
|
|
|
|
|
Sì
|
|
16 luglio
|
|
|
|
|
|
Sì
|
|
18 agosto
|
|
|
|
|
|
Sì
|
|
16 settembre
|
25%
|
Saldo/Rata
|
100%
|
Saldo/Rata
|
2014
|
No
|
100%
|
16 ottobre
|
|
Rata
|
|
Rata
|
|
No
|
|
17 novembre
|
25%
|
Rata
|
|
Rata
|
|
No
|
|
16 dicembre
|
|
Rata
|
|
Rata
|
|
No
|
|
Norme e prassi
|
- Regolamento
di previdenza ed assistenza ENPACL (dal 1/1/2013)
- artt. 37 e 38
-
Comunicato stampa Agenzia Entrate del 16 aprile 2014
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