I contributi ENPACL 2014

Pubblicato il 24 aprile 2014
All’Enpacl - ente di previdenza nazionale che fornisce prestazioni economiche e di assistenza nonché prestazioni previdenziali - i consulenti del lavoro sono tenuti a versare i relativi contributi. Dal 3 giugno 2014, grazie ad un accordo Entrate/CDL, i Consulenti del Lavoro potranno utilizzare il modello F24 per versare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Il contributo soggettivo

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di previdenza ed assistenza, i Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente, compresi i pensionati, sono tenuti a versare annualmente un “contributo soggettivo” calcolato in misura pari al 12% del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000, prodotto sotto qualsiasi forma nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale.

In ogni caso è dovuto un contributo soggettivo minimo di euro 2.040 corrispondente ad un reddito minimo di euro 17.000.

I suddetti limiti sono annualmente rivalutati in base alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat. In base a ciò, per il 2014:
Il suddetto contributo va corrisposto in quattro rate cadenti il: I giovani con meno di 35 anni di età che si iscrivono per la prima volta all’Ente, sono tenuti, per l’anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l’applicazione del 50% dell’aliquota (quindi 6% invece di 12%) ed hanno facoltà di chiedere, dal mese successivo alla richiesta, l’applicazione dell’aliquota intera.

Pertanto, per tali soggetti, gli importi minimo e massimo sono pari a euro 1.031 ed euro 5.763.

I pensionati che restano iscritti all'Ente possono ottenere, a domanda, il dimezzamento dell’aliquota contributiva e in tal caso la riduzione decorre dal mese successivo a quello della richiesta.

Il supplemento di pensione sarà calcolato conteggiando sia il contributo soggettivo che integrativo effettivamente corrisposto.

I lavoratori dipendenti o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria sono, invece, tenuti a versare il contributo soggettivo con l'aliquota ordinaria in quanto non sussiste alcuna riduzione.

Si ricorda che il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il contributo integrativo

L’art. 38 del citato Regolamento prevede l’obbligo, per gli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro, compresi i pensionati dell’Ente, del versamento di un contributo integrativo.
Tale contributo integrativo, pari al 4%:
Il contributo integrativo non può essere inferiore ad euro 300 e va rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat.

Quest’anno è la prima volta che il contributo integrativo minimo viene posto in riscossione ed è pari ad euro 300 e sarà richiesto entro il 16 settembre, in sede di dichiarazione obbligatoria.

Versamenti spontanei

Nell’anno 2014, dal 1° aprile al 18 agosto compreso, gli iscritti all’ENPACL potranno effettuare versamenti spontanei in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo).

I versamenti spontanei costituiscono anticipazioni di quanto dovuto per l’anno 2014 e per ogni versamento spontaneo ognuno può liberamente determinarne degli importi.

In fase di dichiarazione, entro il 16 settembre 2014, gli iscritti dovranno ripartire quanto versato, decidendo a che titolo imputare le anticipazioni e scegliendo se versare il saldo della contribuzione soggettiva e/o della contribuzione integrativa in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima al 16 dicembre 2014.

Pagamento

Il pagamento va fatto tramite bollettino M.A.V., generabile attraverso l’apposita procedura prevista dall’Ente.

Il contributo di maternità sarà richiesto con la rata di settembre, prima rata utile dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2013, che ne consentirà la quantificazione.

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato:
L'operazione di pagamento con carta di credito è stata semplificata in quanto non è più richiesta la digitazione dei dati di riferimento del M.A.V.

Inoltre, grazie a tale funzione, è possibile conoscere lo stato dei pagamenti effettuati e stampare le relative ricevute.

Grazie ad un accordo firmato tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL, dal 3 giugno 2014 i Consulenti del Lavoro potranno utilizzare il modello F24 per versare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, ovvero utilizzando quelli bancari e postali, senza spese aggiuntive.

I contributi associativi continueranno a viaggiare in F24 grazie al rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

La convenzione, che ha durata triennale, rientra nelle previsioni del Decreto ministeriale 10 gennaio 2014, che ha dato la possibilità di estendere le norme su versamenti unitari e compensazione anche agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti i quali potranno utilizzare anche eventuali crediti tributari in compensazione.

Per agevolare gli adempimenti si riporta un’utile tabella riepilogativa delle causali e delle scadenze contributive predisposta dall’ENPACL stesso.

 
Anno 2014
Contribuzione  soggettiva Contribuzione   integrativa  
Dichiarazione obbligatoria
Contribuzione spontanea 2014 in acconto  
Maternità
Minimo Eccedenza Minimo Eccedenza
16 aprile 25%          
16 maggio           Si  
16 giugno 25%          
16 luglio            
18 agosto            
16 settembre 25% Saldo/Rata 100% Saldo/Rata 2014 No 100%
16 ottobre   Rata   Rata   No  
17 novembre 25% Rata   Rata   No  
16 dicembre   Rata   Rata   No  
Norme e prassi
- Regolamento di previdenza ed assistenza ENPACL (dal 1/1/2013) - artt. 37 e 38
- Comunicato stampa Agenzia Entrate del 16 aprile 2014


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