Ai sensi dell’articolo 2120, comma .c., il Tfr accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato sommando due tassi pari rispettivamente al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente", e un tasso fisso pari, su base annua, all’1,50%. Al fine di determinare il trattamento di fine rapporto maturato tra il 15 gennaio 2005 ed il 14 febbraio 2005, è necessario rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre 2004 dello 0,125.
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